Con l’ordinanza n. 24084 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato una questione di notevole interesse pratico per imprese, lavoratori e professionisti del diritto del lavoro: la possibilità per il datore di lavoro di fissare una data di efficacia del licenziamento successiva rispetto a quella in cui il recesso viene comunicato al lavoratore.
La Suprema Corte ha affermato un principio destinato ad incidere significativamente sulla gestione dei rapporti di lavoro, stabilendo che il licenziamento, in quanto negozio giuridico unilaterale recettizio, può essere legittimamente comunicato in una determinata data e produrre effetti in un momento successivo, purché ciò sia chiaramente previsto nell’atto di recesso.
Il principio di diritto
Secondo la Cassazione, come accade per tutti i negozi giuridici, il soggetto che emette l’atto può stabilire un termine iniziale di efficacia successivo sia alla formazione dell’atto sia, nel caso degli atti recettizi, alla sua ricezione da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c..
La Corte ha precisato che:
“Al datore di lavoro è consentito differire gli effetti dell’atto di recesso ad un momento successivo rispetto a quello nel quale lo stesso è pervenuto nella sfera del lavoratore.”
Nel caso concreto, il datore di lavoro aveva intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, specificando espressamente che il recesso avrebbe avuto efficacia solo dopo l'”ultimo giorno di rapporto di lavoro”. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano considerato valido tale differimento.
Le ricadute pratiche della decisione
La pronuncia assume particolare rilevanza perché chiarisce definitivamente un aspetto spesso oggetto di contestazione.
Nella prassi aziendale può infatti accadere che il datore di lavoro intenda:
- garantire al lavoratore un determinato periodo di permanenza in servizio;
- coordinare la cessazione del rapporto con esigenze organizzative;
- evitare incertezze sulla decorrenza degli effetti del recesso;
- gestire il periodo collegato al preavviso o ad altri istituti connessi alla cessazione del rapporto.
La Cassazione riconosce che tali esigenze possono trovare tutela nell’autonomia negoziale del datore di lavoro, purché la data di efficacia futura sia indicata in modo chiaro e inequivocabile nella lettera di licenziamento.
Il rapporto con l’art. 1335 c.c.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui gli atti recettizi producono effetti quando giungono nella sfera di conoscibilità del destinatario. Tuttavia, la Corte distingue correttamente tra:
- il perfezionamento e la conoscibilità dell’atto;
- la decorrenza degli effetti dell’atto.
L’atto di licenziamento diviene infatti giuridicamente esistente e conoscibile al momento della ricezione, ma le sue conseguenze possono essere differite ad una data successiva espressamente indicata dal datore di lavoro.
Profili di tutela del lavoratore
La sentenza non comporta una compressione delle garanzie del lavoratore.
Rimangono infatti fermi:
- l’obbligo di indicazione della causale nei casi previsti dalla legge;
- la possibilità di impugnare il licenziamento entro i termini di legge;
- il controllo giudiziale sulla reale sussistenza del motivo del recesso;
- l’applicazione delle tutele previste dal Jobs Act o dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, a seconda del regime applicabile.
La decisione riguarda esclusivamente il momento in cui il recesso produce i propri effetti e non incide sulla verifica della sua legittimità sostanziale.
Osservazioni conclusive
L’ordinanza n. 24084/2026 offre un importante chiarimento interpretativo, confermando che il datore di lavoro può validamente comunicare un licenziamento prevedendone l’efficacia in una data successiva.
La pronuncia valorizza il principio di autonomia negoziale e distingue nettamente tra il momento della ricezione dell’atto e quello della produzione dei suoi effetti, contribuendo ad una maggiore certezza giuridica nella gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro.
Per imprese, consulenti del lavoro e professionisti del settore, la decisione rappresenta un utile punto di riferimento nella redazione delle lettere di licenziamento e nella gestione delle controversie aventi ad oggetto la decorrenza degli effetti del recesso.

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